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Estatutos

 


STATUTO

 


Art. 1
(Costituzione)

1. Ad opera di gruppi, organizzazioni e organismi di volontariato, che agiscono a livello locale, nazionale ed internazionale è costituita un’Associazione denominata “SOLIDARMONDO per la cooperazione internazionale – ONLUS”, di seguito chiamata “SOLIDARMONDO”.
L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

2. L’Associazione, giuridicamente costituita, ha sede in Roma. Può, con delibera del Consiglio Direttivo, istituire sedi secondarie, uffici di rappresentanza e simili in Italia e all’estero.

3. Solidarmondo è un’Associazione democratica, apartitica e aconfessionale, non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

 

Art. 2
(Finalità)

1. L’Associazione non ha fine di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale in ambito nazionale ed internazionale. E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sotto elencate. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative o complementari delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

2. Le finalità dell’Associazione sono:
a) collegare e rappresentare a livello locale, nazionale ed internazionale i gruppi e le organizzazioni aderenti all’Associazione;
b) restituire alle categorie umane più deboli la dignità dovuta, garantendo pari opportunità di vita senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico;
c) sensibilizzare ai grandi problemi della fame, della sete, del sottosviluppo, della povertà ed emarginazione, in Italia e nel mondo;
d) svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo;
e) promuovere una cultura della pace e della solidarietà, incoraggiando al contempo nuovi stili di vita che mirino alla sobrietà;
f) offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari.

3. L’Associazione realizza i propri fini mediante le seguenti attività:
a) studio e realizzazione di progetti di sviluppo mirati al sostegno delle popolazioni più svantaggiate del mondo, seguendo un’ottica di partenariato a livello locale;
b) attuazione di sostegni a distanza, rivolta sia a singole persone che a gruppi, che abbiano come fine quello di dare, col tempo, autonomia a chi è aiutato e che siano seguiti da un referente in loco;
c) concretizzazione di momenti di confronto e di scambio di esperienze fra i gruppi e le organizzazioni aderenti;
d) realizzazione di studi, ricerche e indagini sulle realtà più povere e svantaggiate del mondo;
e) realizzazione e promozione di iniziative sia a livello locale che nazionale ed internazionale per la realizzazione di progetti in un’ottica di collaborazione fra i gruppi e le organizzazione aderenti;
f) attuazione di collaborazioni con organismi nazionali ed internazionali, sia pubblici che privati;
g) sensibilizzazione e formazione sul territorio sui temi della solidarietà, dell’educazione allo sviluppo e della cooperazione decentrata;
h) formazione e invio di volontari nell’ambito di programmi di cooperazione, intesa come scambio di valori e di esperienze, favorendo poi il loro reinserimento all’atto del rientro.

 

Art. 3
(Durata)

1. La durata dell’Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

 

Art. 4
(Organi)

1. Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea nazionale dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei revisori dei conti; e) il Tesoriere.

 

Art. 5
(Assemblea nazionale dei soci)

1. E’ formata da un massimo di tre rappresentanti per ogni gruppo e organizzazione aderente, nonché dalle singole persone associate. Ogni partecipante all’Assemblea può essere portatore di una sola delega. Possono partecipare all’Assemblea anche i soci benemeriti e onorari, ma senza diritto di voto.

2. Può essere convocata in via ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, con lettera raccomandata inviata trenta giorni prima della data stabilita per la seduta o tramite posta elettronica, almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, oppure su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti aventi diritto al voto.
L’assemblea straordinaria segue lo stesso procedimento di quella ordinaria e può essere richiesta da:
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- almeno 1/5 dei soci.

3. E’ presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente.

4. E’ validamente costituita quando sono presenti almeno la metà più uno dei membri, in prima convocazione e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero.

5. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti e ciascun socio ha diritto ad un voto.

6. Per le delibere concernenti le modifiche statutarie sarà necessario il voto favorevole di più dei due terzi degli associati.

7. L’Assemblea si riunirà almeno una volta all’anno e delibererà in merito:
a) all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
b) alla nomina del Consiglio Direttivo
c) alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti
d) all’approvazione e alla modifica dello Statuto, della Carta dei Principi e di eventuali altri Regolamenti
e) alla decisione dei ricorsi di cui al precedente articolo
f) all’ammontare delle quote associative
g) ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

8. Delle discussioni e delle deliberazioni delle assemblee dei soci viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e depositato presso la sede dell’Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

 

Art. 6
(Consiglio Direttivo)

1. E’ composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri eletti dall’Assemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Spetta all’Assemblea, in sede di votazione, stabilirne il numero.

2. E’ presieduto dal Presidente. Quest’ultimo, nel corso del mandato, può conferire ad ognuno dei membri un’apposita delega per la gestione di uno o più settori dell’attività dell’associazione.

3. E’ convocato dal Presidente, perlomeno due volte all’anno, e ogni volta che lo richiedono almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.

4. Elegge fra i propri membri il Presidente, il vice Presidente e ogni altra carica funzionale e di rappresentanza, ad esclusione del tesoriere e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri, per decesso, dimissioni, ecc., il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti.

5. Provvede alla nomina dei membri delle commissioni o gruppi di lavoro, riservandosi ad ogni modo l’approvazione definitiva del loro operato.

6. Decreta, con giudizio insindacabile, in merito alle richieste di ammissione dei nuovi soci, sulla base delle domande espressamente presentate dagli stessi. Tali domande, saranno prese in considerazione e valutate entro 6 mesi dalla data di pervenimento. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

7. Delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e le decisione sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Ogni membro, in sede di riunione, può essere portatore di una sola delega.

8. Elabora le linee da sottoporre all’Assemblea nazionale dei soci della quale attua gli indirizzi e le decisioni coordinandone la realizzazione.

9. Delibera su tutto quanto riguarda il patrimonio, le entrate, l’erogazione delle spese ordinarie e straordinarie, l’ammontare della quota associativa, nonché in merito alle assunzioni e remunerazioni dei dipendenti e agli eventuali compensi spettanti alle cariche istituzionali dell’Associazione.

10. Approva ogni anno, entro il mese di ottobre, il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario successivo, ed, entro il mese di aprile, quello consuntivo dell’esercizio finanziario precedente. Entrambi devono coincidere con l’anno solare.

11. Decide in via definitiva sui reclami presentati dai gruppi e dalle organizzazioni aderenti. 

i) Ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati, per motivi di necessità e urgenza, dal Presidente dell’Associazione.

j) Provvede alla nomina del Tesoriere.

 

Art. 7
(Presidente)

1. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

2. Garantisce l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea nazionale dei soci e del Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente rappresenta l’Associazione, stipula le convenzioni, gli accordi di qualsivoglia natura, i contratti;  ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti, e compie tutti gli atti giuridici relativi all’Associazione.

4. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva.

5. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

 

Art. 8
(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti che durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

2. Il Collegio è presieduto da un presidente. Nessuno dei propri membri può far parte del Consiglio Direttivo.

3. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice civile. Deve controllare la correttezza della gestione e predisporre una relazione di accompagnamento al Bilancio Consuntivo.

 

Art. 9
(Tesoriere)

1. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni; al termine del proprio mandato, può essere rinominato.

2. E’ responsabile della gestione economica e finanziaria dell’associazione.

3. Redige i bilanci preventivo e consuntivo, presentandoli poi al Consiglio Direttivo per l’approvazione definitiva.

 

Art. 10
(Patrimonio e fonti di finanziamento)

1. Il patrimonio è formato:
a) dal patrimonio iniziale costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
b) dalle quote sociali ed eventuali contributi degli associati;
c) dai contributi di Enti Pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;
d) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;
e) da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione;
f) da rimborsi da convenzione;
g) da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
h) da proventi diversi.


2. I fondi liquidi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

3. La distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’organizzazione è vietata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 11
(Soci)

1. Sono soci dell’Associazione:
a) i soci fondatori
b) i soci benemeriti
c) i soci onorari
d) i soci ordinari

a) I soci fondatori sono coloro che hanno costituito l’Associazione e hanno versato il patrimonio iniziale.

b) I soci benemeriti sono coloro che effettuano versamenti al Fondo patrimoniale dell’Associazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

c) La qualifica di socio onorario può essere conferita a quelle persone eminenti cui il Consiglio Direttivo dell’Associazione decide di attribuire tale riconoscimento.

d) Soci ordinari sono tutti coloro, singole persone, gruppi, associazioni, persone giuridiche e/o Enti che, previo domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo con le modalità di cui all’art. 6.6 del presente Statuto. Essi hanno l’obbligo di: rispettare lo Statuto, nonché le delibere dell’Assemblea nazionale dei soci e del Consiglio Direttivo; versare la quota sociale una volta all’anno; sottoscrivere la lettera di adesione alla carta dei principi dell’Associazione; consegnare (se persone giuridiche e/o Enti) copia dei loro atti costitutivi e statuti presso la sede dell’Associazione.

2. All’Atto dell’ammissione gli associati verseranno la quota associativa.

3. Gli associati che non avranno presentato le proprie dimissioni entro il 31 ottobre di ciascun anno, saranno considerati associati anche per l’anno successivo e obbligati al versamento della quota associativa annuale.

4. Il contributo associativo è intrasmettibile ad eccezione dei trasferimenti o causa di morte e non è rivalutabile.

5. Tra gli associati vige una uniforme disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative.

6. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione dell’associazione.

7. I soci onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo e non hanno voto deliberativo nelle Assemblee.

 

Art. 12
(Perdita qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde per dimissioni, decesso o esclusione.

2. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per lo svolgimento di attività  incompatibili con quella dell’Associazione, oppure per inottemperanza alle disposizioni del presente Statuto o della Carta dei Principi, ovvero alle delibere dell’Associazione stessa.

3. Il provvedimento di esclusione va comunicato al socio dichiarato decaduto, entro trenta giorni dalla predetta comunicazione; l’interessato può proporre ricorso all’Assemblea mediante Raccomandata R.R. inviata al Presidente dell’Associazione.
 


Art. 13
(Sedi operative)

1. L’Associazione può istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, delle sedi operative in Italia o all’estero.

2. Il Consiglio Direttivo provvederà altresì alla nomina per ciascuna sede operativa di un Direttore di Sede, che avrà il compito di gestire e coordinare le varie attività in accordo diretto con il Consiglio stesso, e di un Responsabile della Segreteria.

3. Ogni sede operativa ha l’obbligo di svolgere le proprie attività nel rispetto delle norme statutarie e della Carta dei Principi, nonché delle linee  guida espresse dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

4. Alla fine di ogni anno solare, ogni sede operativa dovrà produrre una relazione dettagliata delle attività svolte, nonché un bilancio economico e patrimoniale.

 

Art. 14
(Carta dei Principi)

1. La Carta dei Principi dell’Associazione, è il documento ufficiale che racchiude i valori basilari a cui si richiama l’operato dei soci dell’Associazione stessa e ne disciplina le attività fondamentali.

2. Nessuna decisione presa dagli organi dell’Associazione può essere in contrasto con quanto disciplinato dalla Carta dei Principi.

3. La Carta è approvata dall’Assemblea nazionale dei soci e ogni successiva modifica dovrà essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dalla stessa Assemblea con voto favorevole di più dei 2/3 degli associati.

 

Art. 15
(Scioglimento dell’Associazione)

1. L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:
a)  quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b)   per le altre cause di cui al citato art. 27 c.c.

2. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria. Contestualmente possono venire nominati uno o più liquidatori per la devoluzione del patrimonio.
I beni residuati dopo la liquidazione vengono devoluti secondo la delibera dell’Assemblea che ha deciso lo scioglimento e comunque l’eventuale patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, secondo l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 16
(Norme vigenti)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme in materia di Associazione contenute nel Codice Civile, nonché le altre norme di legge sul volontariato e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.



Scarica lo Statuto in formato PDF

 

 
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